Buongiorno a tutti
Oggi scriviamo di fondazioni (culturali), cosa sono? Che finalità hanno, come si gestiscono e finanziano?
Se leggiamo una definizione del termine fondazione e proviamo a ripeterla a voce alta, potremmo avere l’impressione di aver detto tutto e niente. Nella pratica invece, questa figura giuridica ha un ruolo ben preciso, anche se non sempre immediato. Proviamo a capire quale.
Un’istituzione culturale quale dovrebbe essere ad esempio la futura fondazione Bianello, dovrà guardare ad alcune leggi che ne garantiranno la sopravvivenza ma che le imporranno anche dei precisi obblighi e doveri. Ad esempio la legge 534/96 (Nuove norme per l’erogazione di fondi statali alle istituzioni culturali) stabilisce che un istituto culturale (una fondazione ad esempio) possa accedere ai contributi statali solo se:
- Promuova o svolga attività di ricerca in modo continuativo, documentato e fruibile
- Organizzi mostre, convegni, manifestazioni di carattere scientifico e culturale
- Disponga di un rilevante patrimonio (archivistico, museale, bibliografico, etc) pubblicamente fruibile in modo continuativo
- Svolga e fornisca servizi di accertato e rilevante valore culturale
Quindi una fondazione culturale, oltre ad essere un ente senza fini di lucro, deve possedere dei requisiti fondamentali che ne garantiscano il riconoscimento ma soprattutto il finanziamento. Gli stessi parametri indicati dal Ministero dei Beni Culturali e dalla legge 534, sono richiesti anche dall’ AICI (Associazione italiana istituzioni culturali), un associazione attorno cui ruotoano ottanta istituzioni culturali di fama nazionale e internazionale.
Prima di procedere oltre è necessario fare una distinzione. In Italia esistono due tipologie di fondazioni, la fondazione di tipo Erogativo e quella di tipo Operativo. Il primo tipo, quello Erogativo (grant-making) in genere finanzia iniziative realizzate da soggetti terzi. Questo tipo di fondazioni sono per larga parte fondazioni di origine bancaria, (un esempio vicino: la fondazione Manodori). Il secondo o Operativo, gestisce un proprio patrimonio, con livelli diversi di attività.
In una relazione del dottor Marco Demarie, si sottolinea come lo strumento della Fondazione Operativa sia spesso usato dalle Amministrazioni pubbliche per una riorganizzazione e trasformazione degli enti pubblici, “non sempre con straordinario successo”.
La fondazione di tipo Erogativo, quella cioè di origine bancaria, può infatti contare su una piena autonomia finanziaria, diverso invece il caso della fondazione di origine pubblica. Essa deve garantire l’utilità collettiva, la valorizzazione del patrimonio, il controllo pubblico-politico e allo stesso tempo attivarsi per la ricerca di nuovi partners e co-fondatori (spesso fondazioni bancarie) a cui chiedere finanziamenti etc.
Se guardiamo al nostro caso, anche la regione Emilia Romagna ha un’apposita legge ( l.r 37-94 ) sull’erogazione di fondi pubblici. Può configurarsi quindi come possibile partner. Tuttavia, sempre secondo il dottor Demarie, il solo intervento pubblico non è sufficiente a garantire la sopravvivenza della fondazione.
I principali nodi da sciogliere sono:
- La sottopatrimonializzazione: le entrate patrimoniali sono insufficienti a sostenere livelli minimali di attività o manutenzione e ciò comporta la ricerca sistematica di introiti addizionali.
- La presenza di volontariato: sebbene quest’aspetto possa sembrare positivo a tutti gli effetti, il venir meno di un soggetto volontario nella gestione può mettere a repentaglio la gestione della Fondazione
- La difficile definizione dei beneficiari dell’operato svolto
- La difficile misurazione della meritorietà dell’azione culturale svolta
- La creazione continua di nuovi progetti per agevolare nuove richieste di finanziamento
Detto ciò intuiamo come sia difficile rispondere alle esigenze di un patrimonio culturale, senza ricorrere ad una ricerca strategica di finanziamenti e partners. Come abbiamo detto lo Stato e alcune Regioni, offrono un aiuto in questo senso, ma non dobbiamo dimenticare anche enti Europei, locali, territoriali etc.
Negli Stati Uniti, ma in genere nel mondo anglosassone ogni fondazione è dotata di un ufficio dedito al foundsourcing, la ricerca cioè di nuovi finanziatori. Oltremare è poi consolidata l’abitudine di concedere agevolazioni fiscali a quei privati che si fanno carico di una donazione nei confronti di un qualsiasi ente che abbia per finalità il bene collettivo.
In conclusione : fondi pubblici diretti, maggiori donazioni individuali, (quindi coinvolgimento attivo e non marginale della cittadinanza durante la pianificazione del progetto) rapporto con le fondazioni di origine bancarie/erogative, e attività commerciali potrebbero essere la via da seguire per un modello tutto da sperimentare di Fondazione nuova.
Livio Lazzari
Salve a tutti
Se avete letto i giornali locali di ieri saprete che il Sindaco ha emesso un’ordinanza con la quale impone lo sgombero, entro sessanta giorni, della discarica abusiva rinvenuta dal corpo forestale di Reggio Emilia, in via Turati nella frazione di Roncolo, qualche settimana fa.
La discarica è in realtà un capannone di notevoli dimensioni, ventimila metri quadri, dentro il quale vi era ammassato un pò di tutto. Dalle fonti istituzionali che abbiamo sentito, risulta che vi fossero anche rifiuti pericolosi e sostanze inquinanti.
Sembra che l’intervento del corpo forestale sia stato richiesto da un cittadino che, notando la massa di rottami abbandonati proprio fuori dal capannone, ha avuto il buonsenso di avvertire le autorità competenti. Ma i dubbi che questo magazzino dell’usato fosse lì già da tempo sono quasi certezza.
Il corpo forestale ha accertato che si tratta di una discarica abusiva e non di un semplice magazzino. Ciò vuol dire che al suo interno sono stati rinvenuti quelli che la legge (d.lgs 138 dell’8 luglio 2002) divide in rifiuti pericolosi e non, e per i quali è previsto l’obbligo di smaltimento entro un determinato periodo di tempo.
Ora il signore in questione, proprietario del capannone, ha sessanta giorni di tempo per “bonificare” l’area a sue spese. Dovrà inoltre pagare una sanzione (art.51) e riportare la zona al suo stato originale. Noi ci auguriamo che tutto ciò si svolga nel più “limpido” dei modi, ma non ci facciamo neanche troppe illusioni. Se si rifiutasse di sgomberare l’area, se ricorresse ad un’azione legale o se lasciasse decorrere i tempi stabiliti cosa succederebbe? Chi pagherebbe le spese di bonifica? Naturalmente il Comune.
Il Sindaco mi ha assicurato che se si verificasse questa ipotesi il Comune si costituirebbe parte civile. Noi ci auguriamo che questa possibilità rimanga nella sfera del forse. Nel frattempo possiamo considerarci soddisfatti. Sia per il senso civico del cittadino che ha segnalato la questione, sia per la prontezza di intervento del corpo forestale e dell’amministrazione pubblica. Meglio tardi che mai.
Livio Lazzari

